NULLITÀ MATRIMONIALE. RADICALI CAMBIAMENTI O NUOVE PROCEDURE?

Il dott. Carlo Mafera intervista lo storico della Chiesa prof. Pier Luigi Guiducci

Il 15 agosto del 2015, Papa Francesco ha firmato due Lettere Apostoliche in forma di “Motu Proprio”. Una s’intitola Mitis Iudex Dominus Iesus (rivolta alla Chiesa di rito latino), l’altra Mitis et misericors Iesus (per le Chiese di rito orientale). Sono state pubblicate l’8 settembre, e presentate alle Chiese locali e ai media. Attraverso questa iniziativa viene riformato il processo canonico che riguarda le cause di nullità del matrimonio religioso (sacramento). Lo scopo è quello di abbreviare i tempi dei procedimenti, e di limitare i costi. Su tale evento, diverse persone hanno posto dei quesiti. Altri, hanno espresso riserve e dubbi. C’è, comunque, in tutti il desiderio di comprendere meglio. Evidentemente, possono essere utili dei chiarimenti. Abbiamo quindi rivolto alcune domande a uno storico, il prof. Pier Luigi Guiducci.

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D. Prof. Guiducci, può descrivere l’attuale procedura (ora modificata con le due Lettere di Papa Francesco)?
Per arrivare alla sentenza di nullità di un matrimonio religioso, che consente al singolo coniuge di risposarsi in chiesa, sono necessari due giudizi: un primo grado e un appello. La decisione viene deliberata da un collegio formato da tre giudici. Se le due sentenze non sono concordi, si ricorre alla Rota romana (il tribunale ordinario della Santa Sede che interviene con un terzo grado). La seconda sentenza è necessaria anche nel caso in cui, dopo la prima, nessuna della parti faccia ricorso contro la decisione.

D. È chiaro. Poi che è successo?
Nell’agosto del 2014 ha cominciato a lavorare una commissione sulla materia in oggetto. Alla fine, le conclusioni – approvate in modo unanime – sono state presentate al Papa.

D. Esistono degli aspetti rilevanti?
Un primo criterio generale è che questa innovazione “obbedisce alla centralità del vescovo e dei poveri”. Esistono, poi, dei cambiamenti.

D. Quali?
Un primo obiettivo è stato quello di eliminare l’obbligo della doppia sentenza conforme.
Il primo grado dovrà durare al massimo un anno. E la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello, o se le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate.

D. Un secondo aspetto?
Riguarda il ruolo del vescovo giudice.

D. Può spiegare…
Viene attribuita al vescovo diocesano la responsabilità di fare da giudice competente:
– se tra le parti non c’è contenzioso,
– se le prove alla base della richiesta di nullità sono evidenti,
-se ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un’inchiesta o un’istruzione più accurate, e che rendano manifesta la nullità.
Il processo, dal momento della convocazione, potrà durare non oltre i trenta giorni.
La sentenza sarà emanata dal vescovo diocesano, altrimenti verrà rimandata dal vescovo stesso al procedimento ordinario.

D. Un ulteriore “novità”?
Fa riferimento al giudice unico.

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D. Cioè?
Nel procedimento ordinario sono previste varie situazioni:
-“se è possibile”, il tribunale deve essere collegiale (tre membri chierici);
-se ciò non è possibile, si consente la presenza di un giudice chierico, e di due giudici laici;
-se anche questo non si può realizzare, è sufficiente la presenza di un solo giudice (chierico). Il giudice unico sarà assistito da due aiutanti approvati dal vescovo.

D. Si parla anche di gratuità…
Sì, certamente. Nei processi di nullità matrimoniale, la gratuità deve essere assicurata “per quanto possibile”, “salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali”. La gratuità deve essere curata dalle Conferenze Episcopali.

D. Prof. Guiducci, la Chiesa, quando dichiara la nullità di un matrimonio religioso?
Quando esistono vari motivi pre-esistenti o contestuali al momento del consenso (impotenza, matrimonio non consumato, volontà di non procreare, ed altre cause).

D. Il Papa evidenzia cause rilevanti…
Sì. Riguardano: la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo stesso delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione. Tra gli altri motivi si annovera anche la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

D. Papa Francesco ha anticipato nei Suoi interventi le modifiche poi stabilite ufficialmente?
Premesso che nel Sinodo del 2005 si era trattato della famiglia e di varie problematiche a questa legate, occorre sottolineare che Papa Francesco ha parlato (direttamente o indirettamente) della riforma dei procedimenti riguardanti le sentenze di nullità dei matrimoni religiosi.
Il 24 gennaio del 2015, ha rivolto un discorso ai partecipanti al congresso internazionale promosso dalla facoltà di diritto canonico della pontificia università Gregoriana. In tale occasione, aveva dichiarato l’intenzione di rendere più semplice l’iter procedurale, e aveva annunciato possibili “interventi legislativi”.
Nel giugno del 2015 è stato pubblicato l’Instrumentum laboris che riporta le indicazioni del Sinodo straordinario sulla famiglia tenutosi nel 2014. In un capitolo dell’Instrumentum si trova anche il tema delle nullità matrimoniali.

D. A che serve questo Instrumentum?
Il documento è stato preparato per fornire una base ai lavori del Sinodo dell’ottobre 2015. Tale strumento è nato dalle risposte al questionario inviato a tutte le diocesi del mondo. Vi si afferma in particolare: “Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”.

D. In conclusione, si è fatto un passo avanti?
Penso di sì. Il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale era rimasto uguale per tre secoli, dai tempi della riforma voluta da Benedetto XIV. Fu questo Pontefice, Papa Lambertini, a introdurre l’obbligo della doppia sentenza conforme. Un’altra riforma ci fu con Pio X, a cui seguì quella del codice di diritto canonico (1983). Ma il processo delineato negli anni di Benedetto XIV non subì significative modifiche.

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